Torniamo a trattare la detrazione Iva acquisti che con il decreto legge, in vigore da aprile 2017, ha cambiato il termine per la registrazione delle fatture di acquisto che ora viene limitato entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno di ricezione del documento.

La detrazione dell’imposta IVA può avvenire, al massimo, entro il termine della presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui il diritto in questione è sorto.

La norma precedente (valida sino al 23 aprile 2017) stabiliva che il diritto alla detrazione dell’IVA relativa ai beni e servizi acquistati si aveva nel momento in cui l’imposta diventava esigibile; tale diritto lo si poteva esercitare fino alla dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto.

In pratica ora tale maggior termine è stato “accorciato” di ben due anni!

Cambia inoltre anche l’art. 25 del DPR 633/72 (Registrazione degli Acquisti): ora le fatture o bolle doganali di acquisto devono essere annotate anteriormente alla liquidazione periodica, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

In pratica una fattura di acquisto datata 2017 dovrà essere registrata entro il 30 aprile 2018 (termine per la presentazione telematica della Dichiarazione Iva dell’ anno 2017) per essere in regola con la registrazione e per permettere la detrazione dell’imposta Iva indicata sulla fattura (o bolla doganale) stessa.

Vediamo i due nuovi articoli in dettaglio e cosa deve fare un’ADV con il nuovo decreto. 

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