Vediamo come la nuova “tassa Airbnb”, prevista dalla nuova legge sulla tassazione degli affitti turistici, può interessare le Agenzie di Viaggio.

Premessa: dal 1° luglio 2017 gli intermediari immobiliari e i soggetti che gestiscono portali telematici che mettono in contatto persone in ricerca di un immobile con persone (soggetti privati) che hanno in proprietà o usufrutto o in comodato appartamenti ad uso abitazione per locazioni turistiche fino a 30 giorni, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve, ovvero se intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, devono operare, in qualità di sostituti d’imposta, una ritenuta del 21% sull’ammontare dei canoni e corrispettivi all’atto del pagamento al beneficiario.

La ritenuta operata e pagata dall’intermediario può essere utilizzata dal locatore-proprietario con due modalità:

  1. a titolo di acconto se il locatore non esercita in sede di dichiarazione dei redditi l’opzione per il regime della cedolare secca, pertanto verrà scontata come normale ritenuta Irpef;
  2. a titolo di imposta se il locatore, in sede di dichiarazione, opta per il regime della cedolare secca.

Gli intermediari dovranno effettuare tali passi:

  1. incassare i canoni dai Clienti e nel momento in cui “gireranno” tali importi ai locatori-proprietari dovranno versare la ritenuta con modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo il pagamento: es.: si incassa dai Clienti nel mese di luglio 5.000 euro; si pagano le locazioni ai proprietari in data 2 agosto per euro 3.555 (trattenendo quindi la propria commissione di euro 500 e la ritenuta di euro 945); si emette fattura per commissioni al proprietario di euro 500 (Iva compresa); si versa la ritenuta del 21%, cioè euro 945 entro il 16 settembre;
  2. entro il 31 marzo dell’anno successivo si rilascia la Certificazione delle ritenute effettuate nel corso dell’anno (Modello CU) al locatore-proprietario; Il codice tributo da utilizzare per il versamento tramite modello F24 della ritenuta è il “1919” denominato “Ritenuta operata all’atto del pagamento al beneficiario di canoni o corrispettivi, relativi ai contratti di locazione breve – articolo 4, comma 5, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50”.

In caso di eccedenze di versamento delle ritenute deve essere utilizzato il codice tributo “628”, denominato “Eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi – art. 15, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 175/2014, per recuperare in compensazione dai successivi pagamenti di competenza del medesimo anno.

Gli intermediari non residenti in possesso di una stabile organizzazione in Italia adempiono agli obblighi di effettuazione della ritenuta tramite la stabile organizzazione; in mancanza dovranno nominare un Rappresentante Fiscale in Italia.

Vediamo quindi se questa procedura vale per le Agenzie di Viaggio e come. Abbiamo elaborato anche una tabella xls apposita che potrà essere richiesta dai nostri abbonati.

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