A seguito di un controllo da parte dell’agenzia delle entrate, i verificatori ci hanno contestato che:
“ … omissis … le operazioni in regime Iva ordinario derivano da attività di intermediazione e all’interno di esse, assumono rilevanza le commissioni di intermediazione turistica su biglietti emessi. Queste provvigioni seguono il regime Iva del contratto di trasporto per cui sono non imponibili art. 9 dpr 633/1972 per il viaggio che si svolge in Italia e fuori campo Iva per il viaggio estero. Le operazioni fuori campo Iva, determinano una limitazione della detrazione dell’Iva sugli acquisti relativi ai costi generali (energia, riscaldamento, luce, manutenzioni ad esempio) come previsto dall’art. 19 comma 4 e circolare ministeriale n. 328/1997. Per la territorialità del servizio trasporto passeggeri si veda art. 7 dpr/1972. Per la non imponibilità del servizio internazionale di trasporto passeggeri si veda art. 9 dpr 633/1972.â€

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