Ritorniamo  a parlare della fee sui tickets della biglietteria aerea. Ne abbiamo parlato in più articoli (qui il riepilogo).

Ma dal numero delle domande sull’argomento e da quello che si legge in rete sembra sia una problematica non sia affatto chiara, spesso gestita in modo errato.

Ancora una volta ricordiamo che una risoluzione dell’Agenzia delle Entrate [N. 125/E del 29.09.2004] ha fornito tutte le precisazioni in merito alla imponibilità Iva, o meno, dei compensi percepiti dalle ADV per la vendita di tickets aerei sia nazionali che internazionali.

Ribadiamo che le commissioni percepite dalle ADV dai vettori aerei sono sempre state:

  • con Iva all’aliquota in vigore (oggi il 22%) per le tratte nazionali;
  • non imponibili art. 9, 1° c., n.7, per le internazionali.

E’ prassi delle ADV richiedere un diritto (o fee) per integrare il mancato riconoscimento economico da parte dei vettori che oggi si è quasi azzerato.

Ricordiamo che la risoluzione specifica che, anche il compenso ricevuto dalle ADV dal cliente che acquista il biglietto aereo, deve seguire lo stesso trattamento ai fini Iva.

Pertanto si applica l’Iva corrente (oggi 22%) per i nazionali e la non imponibilità ai sensi art. 9, 1° c., n. 7, per gli internazionali.

Questa suddivisione avviene solo se il corrispettivo percepito viene considerato alla stregua di una fee (*).

Se viene incassato come un diritto di agenzia (a copertura delle spese di prenotazione, ad esempio come rimborso per aver fatto una telefonata) l’Iva sarà sempre all’aliquota corrente.

Ma ciò che è di notevole importanza, dal punto di vista fiscale, è la modalità di certificazione del corrispettivo incassato.

Nella fattispecie l’Agenzia delle Entrate non ritiene che il compenso corrisposto dal cliente sia tale da essere considerato di marginale importanza e quindi da essere esonerato dalla emissione di fattura o ricevuta fiscale o scontrino (art. 2, lett. ff, Dpr 696/96), ma ritiene bensì che sia da considerare un “compenso per l’attività di intermediazione” e pertanto debba seguire le regole generali dell’emissione di normale fattura (se richiesta dal cliente) ovvero di emissione di ricevuta fiscale.

Vediamo quindi nuovamente COSA deve/può fare un agenzia in questo caso; nella fattispecie come fare per emettere un tagliando integrato (se IATA), se il biglietto viene emesso “tramite canali web” senza emissione materiale del biglietto, e, non ultima, la gestione delle ricevute fiscali e la conseguente gestione dei ricavi. Anche per questa ‘gestione’ un gestionale in linea con la normativa vigente dovrebbe aiutare l’ADV.


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