Viste alcune domande (casualmente diverse in questa settimana) su come gestire le vendite quando il fornitore è Expedia riportiamo in evidenza un articolo pubblicato poco più di un anno fa. Di seguito un elenco di possibili casi con esempi concreti. In caso di dubbi ricordiamo che i nostri abbonati possono fare ovviamente domande specifiche.

Sono sempre più numerose le domande sulla fatturazione commissioni con Expedia e la gestione della relativa vendita. In sintesi (abbiamo evidenziato le 2 più ricorrenti) sono: 1. prenoto un volo + hotel con Expedia posso emettere fattura 74 Ter al cliente? oppure 2. se avessimo acquistato solo l’hotel con Expedia avremmo emesso fattura provvigione a Expedia. Se avessimo acquistato l’hotel da Albatravel o Travelcube (che ci inviano fattura 74 Ter) + il volo + il nostro markup avremmo fatturato l’intera pratica al cliente 74 ter. Con Expedia invece come possiamo fare?

Questa problematica della vendita di volo + hotel è frequente e comporta alcune considerazioni anche in presenza della Sentenza della Corte UE del 30 aprile 2002 (causa c-400/00) che ha creato un precedente piuttosto discutibile ma comunque “problematico” per le ADV intermediarie.

La vendita di volo + hotel nel “business travel” non comporta problemi in quanto non è un “pacchetto” organizzato ai fini turistici e pertanto tale abbinamento alle Aziende viene sempre fatturato con la modalità ordinaria dei due servizi singoli (per il ticket aereo generalmente si fatturano le fee).

Quando invece si vendono e abbinano i due servizi turistici al cliente viaggiatore privato è necessario valutare attentamente la modalità di vendita anche per una questione di responsabilità della ADV in caso di contestazioni dei partecipanti, infatti la sentenza sopra richiamata (che proponiamo a seguire ) è riferita proprio ad un caso analogo.

La Corte UE nell’affrontare il problema della responsabilità ci dice, in pratica, che il “pacchetto turistico” è quel servizio di offerta di un viaggio/soggiorno <tutto compreso> interpretato nel senso che esso include i viaggi organizzati da un’agenzia di viaggi su richiesta di un consumatore o di un gruppo ristretto di consumatori e conformemente alle loro richieste; mentre la nozione <prefissata combinazione> (presente all’art. 2, punto 1, della direttiva 90/314) deve essere interpretata nel senso che essa include le combinazioni di servizi turistici stabilite al momento in cui il contratto viene stipulato tra l’agenzia di viaggi e il consumatore.

Inoltre è importante che tra gli elementi da inserire in un contratto (che ricordiamo va FIRMATO) considerato dalla direttiva, debbano figurare i “particolari desideri che il consumatore ha fatto conoscere all’organizzatore o al venditore al momento della prenotazione e che le due parti hanno accettato.

Infine, ulteriore condizione affinchè si possa considerare un viaggio organizzato, è che il prezzo complessivo sia forfettario cioè unitario o “pacchettizzato” in una cifra globale.

Pertanto se tra l’ ADV ed il cliente viaggiatore si instaura un vero e proprio discorso di organizzazione di un viaggio costruito su misura per il quale vengano soddisfatte i seguenti presupposti:

  1. viaggio tutto compreso (con l’eventuale aggiunta di una assicurazione);
  2. combinazione prefissata di almeno due elementi;
  3. prezzo forfettario/unitario;
  4. particolari richieste discusse ed accettate tra le parti

per la Corte UE siamo davanti a un pacchetto turistico organizzato e pertanto, dal punto di vista strettamente fiscale, dobbiamo trattarlo mediante il regime del margine (ai sensi art. 74 Ter Dpr 633/1972).

Vediamo quindi nel dettaglio come l’ADV deve e può trattare queste vendite alla luce di quanto premesso.


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