La Corte Europea è tornata a sentenza sulla possibilità di fatturare con il regime del margine di cui alla Direttiva 2006/112/CE (recepito dall’Art. 74 Ter nella nostrana Legge Iva).

Questa volta è stata la Germania ad essere stata addirittura condannata per non aver permesso di utilizzare, nel proprio ordinamento, la fatturazione mediante il regime del margine tra soggetti Iva.

Pertanto la Corte UE si è pronunciata ribadendo quanto aveva già sentenziato in passato: Sentenza Vs. Spagna del 26.09.2013, Causa C-189/11 e Vs. Italia Causa C-236/11, di cui al n. articolo:

Applicazione del 74 Ter e Corte di Giustizia UE

Questo il passo della Sentenza:

” … non sarebbe lecito escludere dall’applicazione del regime speciale i soggetti passivi che utilizzano servizi turistici per le esigenze della loro impresa. Già nella sentenza del 26 settembre 2013, Commissione/Spagna, causa C-189/11, la Corte avrebbe dichiarato che il regime speciale deve essere applicato non soltanto alle prestazioni fornite a consumatori finali privati, ma anche a quelle fornite ad imprenditori soggetti ad imposta. Gli Stati membri non avrebbero la facoltà di limitare detto regime speciale alla prima categoria di prestazioni.”.

La Sentenza Spagna C-189/11 è la stessa dell’ Italia C-236/11, in cui si legge:

La Repubblica italiana ne desume che è necessario ricorrere ad un’interpretazione teleologica delle disposizioni in oggetto, ricercando gli obiettivi perseguiti dal regime speciale delle agenzie di viaggio. Peraltro, questi ultimi non sarebbero contestati dalla Commissione e comprenderebbero, da un lato, la semplificazione delle regole relative all’IVA applicabili alle agenzie di viaggio e, dall’altro, la ripartizione del gettito dell’IVA tra gli Stati membri. Orbene, sarebbe altrettanto pacifico che l’impostazione basata sul cliente è la più idonea a conseguire tali obiettivi. Di conseguenza, tale impostazione costituirebbe l’unica interpretazione corretta.
… omissis …

Quanto alla finalità di tale regime speciale, la Corte ha ripetutamente ricordato che i servizi forniti dalle agenzie di viaggio e dagli organizzatori di giri turistici sono caratterizzati dal fatto di essere, di regola, composti da prestazioni plurime, in particolare in materia di trasporto e di alloggio, che vengono eseguite sia all’interno sia all’esterno del territorio dello Stato membro in cui l’impresa ha la sua sede o un centro di attività stabile. All’applicazione delle norme di diritto comune concernenti il luogo di imposizione, la base imponibile e la detrazione dell’imposta pagata a monte si frapporrebbero, a causa della varietà delle prestazioni e dei luoghi in cui vengono fornite, difficoltà pratiche per dette imprese, che sarebbero atte ad ostacolare l’esercizio della loro attività. Al fine di adeguare le norme in materia alla specificità di tale attività, il legislatore dell’Unione ha istituito, all’articolo 26, paragrafi da 2 a 4, della sesta direttiva, un regime IVA speciale.

Di conseguenza, il regime speciale anzidetto persegue l’obiettivo di semplificare le regole relative all’IVA applicabili alle agenzie di viaggio. Esso mira altresì a ripartire il gettito proveniente dalla riscossione di tale imposta in maniera equilibrata tra gli Stati membri, garantendo, da un lato, l’attribuzione del gettito dell’IVA relativo a ciascun servizio individuale allo Stato membro in cui si verifica il consumo finale del servizio e, dall’altro, l’attribuzione del gettito afferente al margine dell’agenzia di viaggio allo Stato membro in cui quest’ultima è stabilita.

Orbene, occorre sottolineare la circostanza – peraltro non contestata – che l’impostazione basata sul cliente è quella più idonea a conseguire entrambi gli obiettivi, in quanto consente alle agenzie di viaggio di fruire di regole semplificate a prescindere dal tipo di clienti cui forniscono le loro prestazioni e favorisce, in tal modo, un’equilibrata ripartizione del gettito tra gli Stati membri.

La circostanza che nel 1977, all’epoca in cui è stato adottato il regime speciale delle agenzie di viaggio, la maggioranza di queste ultime vendesse i propri servizi direttamente al consumatore finale non implica che il legislatore abbia inteso circoscrivere il predetto regime speciale a questo tipo di vendite ed escludere dallo stesso le vendite ad altri operatori.

Infatti, quando un operatore organizza un pacchetto e lo vende ad un’agenzia di viaggio che lo rivende successivamente ad un consumatore finale, è il primo operatore che si assume il compito di combinare differenti prestazioni acquistate presso diversi terzi assoggettati all’IVA. Considerata la finalità del regime speciale delle agenzie di viaggio, ciò che rileva è che il suddetto operatore possa fruire di regole semplificate in materia di IVA e che queste ultime non rimangano appannaggio dell’agenzia di viaggio, la quale, in un’ipotesi del genere, si limita a rivendere al consumatore finale il pacchetto acquistato presso detto operatore.

Occorre inoltre rammentare che la Corte è già stata chiamata ad interpretare il termine «viaggiatore» conferendogli un senso più ampio rispetto a quello di consumatore finale. Al punto 28 della citata sentenza First Choice Holidays, la Corte ha statuito che i termini «a carico del viaggiatore», utilizzati all’articolo 26, paragrafo 2, della sesta direttiva, non possono essere interpretati letteralmente nel senso che essi escludano dalla base imponibile IVA un elemento del «corrispettivo» ottenuto da parte di un terzo a norma dell’articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva.

Pertanto anche in questa ultima Sentenza del 2018 viene ribadito che anche la compravendita di “pacchetti” tra agenzie di viaggio è soggetta al regime Iva stabilito dall’Art. 74 ter.

Acquisto 74 Ter         ===>         Vendita 74 Ter


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