Ricordiamo l’obbligo della comunicazione relativa ai movimenti effettuati con i Paesi facenti parte della black list alla luce delle nuove normative in corso dal 2014. La comunicazione ha periodicità:

  • trimestrale da chi ha realizzato (nei 4 trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni: cessioni di beni, acquisti di beni, prestazioni di servizi e acquisti di servizi) un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000€
  • mensile negli altri casi.

Nota:
chi
presenta comunicazione trimestrale deve far riferimento ai 4 trimestri che compongono l’anno solare. Il modello di comunicazione va presentato all’Agenzia delle Entrate in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, entro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento. Altre note e dettagli relativi alla presentazione in questo link dell’agenzia delle entrate.

Vediamo quindi come le operazioni con i paesi black list, effettuate dal 1° gennaio 2014, devono quindi essere comunicate telematicamente utilizzando il quadro BL contenuto nel modello di comunicazione polivalente (modello utilizzato per l’invio delle comunicazioni rilevanti ai fini iva, “Spesometroâ€, dell’esercizio 2013).


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