Riceviamo diverse domande relativamente ai Termini e Condizioni di Vendita dove viene riportato il riferimento al ‘vecchio’ Fondo di Garanzia.

Una frase, relativa al Fondo, è/era simile alla seguente:

” Art. X – FONDO DI GARANZIA È istituito presso la Direzione Generale per il Turismo del Ministero delle Attività Produttive il Fondo Nazionale di Garanzia cui il consumatore può rivolgersi (ai sensi dell’art. 100 del Cod. Cons.), in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o dell’organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze: a- rimborso del prezzo versato; b- suo rimpatrio nel caso di viaggio all’estero. Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore. Le modalità di intervento del fondo sono stabilite col decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349.”

Ovviamente questi riferimenti, a partire dal 1° luglio NON sono più validi, quindi chi ha lasciato nei Termini e Condizioni di Vendita frasi simili effettuata una comunicazione errata (con tutte le conseguenze del caso) in quanto il ‘vecchio’ Fondo ha cessato al 30/6/2016 la sua ‘attività’ per i contratti di vendita stipulati dal 1° luglio.

Chi si è messo in regola con la nuova normativa (cioè ha aderito ai nuovi fondi e/o assicurazioni) deve modificare l’art. facendo riferimento alla nuova legge. Il vostro consulente dovrebbe essere in grado di dirvi come modificare le diciture.

Nei prossimi giorni, dopo aver partecipato ad alcuni workshop sul nuovo Fondo di Garanzia organizzati da I4T, scriveremo un post con alcune nostre considerazioni in merito.


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