Le competenze dei ricavi in bilancio in agenzia viaggi ovviamente relativamente alle vendite di viaggi sono, purtroppo, molto spesso gestite in modo errato.

I ricavi nelle vendite di viaggi, siano essi servizi singoli o pacchetti turistici, sono di competenza nell’anno in cui terminano i servizi che le ADV/TO prestano ai propri clienti, vale quindi la data di FINE VIAGGIO.

Quando veniamo interpellati per consulenze vediamo che molte ADV (soprattutto quelle che adottano il regime di contabilità semplificata, ma anche chi è in ordinaria commette errori) nel momento in cui a fine anno/inizio successivo devono chiudere il bilancio, e quindi dovrebbero effettuare la

valutazione della “Competenza Temporale” dei ricavi, e relativi costi, secondo la regola

del “fine viaggio”

per le vendite che riguardano l’anno successivo, spesso dimenticano questa importantissima regola di carattere civilistico (è il codice civile che lo impone!) e di carattere fiscale.

NON effettuare tale valutazione è un errore grossolano che inficia la correttezza contabile e fiscale non solo dell’esercizio in corso ma anche del successivo.

Vediamo quindi di seguito ora un caso concreto relativo alla vendita di un viaggio a cavallo d’anno da parte di un T.O. a una Agenzia di viaggio, correlando anche la “quadratura” dell’Iva 74 Ter.


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